Al Prefetto di Imperia
E p.c. Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Genova
Tribunale per i minorenni di Genova
Giudice tutelare presso il Tribunale di Imperia
Comune di Ventimiglia
Garante per la Tutela dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Liguria
Questura di Imperia
Dipartimento Libertà Civili – Ministero dell’Interno
Servizio Centrale SPRAR
Direzione Generale Immigrazione – Ministero del Lavoro
Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza
Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione
UNICEF
UNHCR
EASO
13 dicembre 2017
Oggetto: Accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti a Ventimiglia
Gent.ma Dott.ssa Silvana Tizzano,
Le organizzazioni scriventi esprimono forte preoccupazione per la situazione dei numerosi minori stranieri non accompagnati che si trovano a Ventimiglia al di fuori del sistema di accoglienza, sulle sponde del fiume Roja, vivendo in ripari di fortuna, privi di riscaldamento e di servizi igienici, senza accesso all’acqua potabile e al cibo, esposti ad abusi e violenze. Si è rilevata anche la presenza di ragazzine minorenni, spesso vittime di violenze sessuali, alcune delle quali con figli piccoli.
Alcuni minori stranieri non accompagnati vengono invece collocati nel centro di prima accoglienza per adulti “Parco Roja”, per periodi anche di diversi mesi. In data lunedì 11 dicembre 2017 risultavano collocati in tale centro 24 MSNA, incluse 3 di sesso femminile, 426 adulti, 9 donne sole e 30 nuclei familiari. I numeri sono molto variabili: in data 30 novembre, infatti, erano presenti 38 MSNA.
Nel centro “Parco Roja” questi minori si trovano a vivere in promiscuità con adulti con i quali non hanno alcun legame parentale. Non sono presenti aree protette separate per i minori dove questi possano essere al sicuro, né servizi igienici loro dedicati. Non vi sono all’interno del centro operatori dedicati all’assistenza dei minorenni. Tali condizioni espongono i ragazzini e le ragazzine ad evidenti rischi di abusi e si pongono in violazione del rispetto del superiore interesse del minore. Ad oggi, d’altro canto, non è stato comunicato se e quando verrà aperta una struttura ricettiva temporanea per MSNA a Ventimiglia, a più di quattro mesi dalla sospensione dei lavori decisa in seguito alla contestazione di alcuni cittadini avvenuta in data 9 agosto 2017.
Spesso i minori che desiderano ricongiungersi ai parenti in Francia o in altri Stati europei non accettano di essere trasferiti in luoghi distanti più di 150 km dalla frontiera, e dunque restano sul fiume Roja o dopo il trasferimento scappano per tornare a Ventimiglia. Particolarmente problematica risulta la situazione delle ragazzine, in quanto attualmente non sono disponibili posti per l’accoglienza di minorenni di sesso femminile in strutture per minori, se non a Genova o più lontano. Se avessero la possibilità di essere accolti in una struttura per MSNA a Ventimiglia o nelle vicinanze, almeno una parte di questi ragazzini e ragazzine potrebbero accettare il collocamento, in attesa della conclusione delle procedure di ricongiungimento familiare.
Come è noto, la legge italiana impone l’obbligo di accogliere i MSNA in strutture destinate esclusivamente ai minori e ne vieta il collocamento in centri per adulti. In particolare, l’art. 19, cc. 1- 3-bis del d.lgs 142/15, come modificato da ultimo dalla legge n. 47/17, stabilisce che:
a) per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i MSNA sono accolti in strutture governative di prima accoglienza, istituite dal Ministero dell’Interno, per un massimo di 30 giorni;
b) sono quindi accolti nell’ambito dello SPRAR, nei progetti specificamente destinati ai MSNA;
c) nel caso di temporanea indisponibilità di posti nelle strutture governative di prima accoglienza per MSNA e nello SPRAR, l’accoglienza del minore è assicurata dal Comune in cui il minore si trova, salvo la possibilità di trasferimento in un altro Comune, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore;
d) ove l’accoglienza non possa essere assicurata dal Comune, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di MSNA, è disposta dal Prefetto l’attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai MSNA ultraquattordicenni, per il tempo necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai punti precedenti.
L’art. 19, c. 4 del D.lgs 142/15, inoltre, vieta espressamente il collocamento dei MSNA presso i centri di prima accoglienza per adulti di cui all’art. 9, divieto che trova evidentemente applicazione per analogia anche con riferimento ai centri di accoglienza straordinari per adulti previsti dall’art. 11 dello stesso decreto.
Ai MSNA si applicano altresì le norme in materia di protezione dei minori in stato di abbandono, tra cui l’obbligo per la pubblica autorità di collocare in luogo sicuro il minore in stato di abbandono morale o materiale o allevato in locali insalubri o pericolosi (art. 403 codice civile), nonché l’obbligo per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio di segnalare al più presto il minore in stato di abbandono alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per i provvedimenti di competenza (art. 9, c. 1 legge 184/83).
E’ appena il caso di ricordare come tutte le norme richiamate si applichino a prescindere dalla circostanza che il minore non accompagnato abbia manifestato o meno la volontà di chiedere protezione internazionale in Italia o di richiedere un “permesso per minore età” e che abbia o meno chiesto spontaneamente accoglienza alle locali autorità competenti. Collocare i minori non accompagnati in un centro di prima accoglienza non esclusivamente dedicato ai MSNA e non adeguato alla condizione di minorenni quale il centro “Parco Roja” ovvero lasciarli privi di alcuna assistenza e accoglienza rappresenta una grave violazione della normativa sopra citata. La mancata garanzia di adeguate misure di accoglienza nei confronti dei MSNA comportano inoltre la violazione di numerose norme comunitarie e internazionali, tra cui la Direttiva 2013/33/UE, la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Nel corso del 2017, sono stati presentati diversi ricorsi alla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo a tutela di MSNA collocati in centri di accoglienza per adulti, a seguito dei quali la Corte ha disposto cinque misure cautelari ai sensi dell’art. 39 del Regolamento della Corte, ordinando al Governo italiano di “trasferire i ricorrenti in strutture adeguate, assicurando condizioni di accoglienza conformi alle norme di diritto interno e internazionale in materia di protezione dei minori non accompagnati”
In seguito alle misure disposte dalla Corte Europea, la Prefettura di Venezia ha attivato delle strutture ricettive temporanee per MSNA al fine di garantire l’accoglienza in centri per minori ed evitare condanne da parte della Corte Europea nei confronti dell’Italia.
Si vedano: Darboe e Camara c. Italia (Ricorso n. 5797/17): http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172034; Dansu e altri c. Italia (Ricorso n. 16030/17): http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-173092; Bacary c. Italia (Ricorso n.36986/17): http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175759; M.A. c. Italia (Ricorso n. 70583/17):
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178049; Jubail c. Italia (Ricorso n. 72234/17): http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-1782764
Si ricorda inoltre come la Corte di Strasburgo abbia condannato la Grecia per la mancata accoglienza di un minore straniero non accompagnato con la sentenza Rahimi c. Grecia, prevedendo anche il risarcimento del danno nei confronti della vittima.
Le organizzazioni scriventi auspicano che cessi immediatamente l’illegittima prassi della mancata accoglienza di MSNA ovvero del collocamento di MSNA nel centro di accoglienza per adulti “Parco Roja” e che vengano predisposte tutte le misure necessarie affinché questi minori siano collocati in centri di accoglienza per minori, come previsto dalla normativa vigente, possibilmente sul territorio di Ventimiglia o nelle vicinanze almeno per quanto riguarda i minori in attesa di ricongiungimento familiare.Restiamo a Sua disposizione per ogni chiarimento, eventualmente anche nell’ambito di un incontro, fermo restando che in mancanza di riscontro ci attiveremo in ogni opportuna sede, ivi compresa quella giudiziale, al fine di veder tutelati i diritti dei minori stranieri non accompagnati conformemente alla normativa nazionale, europea ed internazionale.
Distinti saluti,
A.S.G.I. – Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione
Intersos
Safe Passage
Diaconia Valdese
Terre des Hommes
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